Informazioni

VOTO ASSISTITO

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap se gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.
L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale. Tale certificato medico deve attestare che l'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.
Con recenti modifiche di legge è caduto il vincolo che imponeva di scegliere tra parenti o cittadini residenti nello stesso comune il proprio accompagnatore: il cittadino in difficoltà può scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto, anche se residente in altri comuni d'Italia.
Per agevolare l'accesso al voto assistito il legislatore ha introdotto la possibilità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore ed è apposta dall'Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente sia presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Si precisa infine che la domanda per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell'interessato e della tessera elettorale dell'interessato in originale.

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VOTO DOMICILIARE

Chi può fare la richiesta
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili) e gli elettori “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore”.

 

Quando
La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del comune di cui è elettore. In caso di Consultazioni Regionali  e’ indispensabile che l’elettore dimori in un Comune della Regione Toscana.


Cosa fare
L'elettore affetto da gravi infermità, di cui al punto 1, deve far pervenire non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora indicandone il completo indirizzo. Alla dichiarazione devono essere allegate la copia della tessera elettorale ed un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.Il certificato medico di cui sopra, nel caso in cui sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Modalità
Il sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi stessi.


Raccolta del voto
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. All'operazione di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Sarà cura del Presidente assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
Le schede votate saranno raccolte e custodite dal Presidente in plichi distinti in base al tipo di elezione e riportate presso l'ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nelle urne che raccolgono le schede già votate.


Note
La dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 3, dovrà essere indirizzata al "Sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa" e fatta pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione all'Ufficio Elettorale Comunale.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Demourp
Referente
Marinella Parrini
Responsabile
dott. Rocco Cassano
Indirizzo
Via Cassia n°49
Tel
055 - 8052209
Fax
055 - 8075668
E-mail
m.parrini@barberinovaldelsa.net
Orario di apertura
Lunedì 9.00 - 13.30, Martedì 9.00 - 13.30, 15.30 - 18.00, Mercoledì chiusura al pubblico, Giovedì 9.00 - 13.30, Venerdì 9.00 - 13.30, Sabato 9.00 - 12.30

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